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Sez. 1, Sentenza n. 685 del 26/01/1999 (Rv. 522618 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Merce diversa da quella indicata sui modelli T1 per un'operazione di transito comunitario esterno - Trasporto nel paese di destinazione - Omissione - Responsabilità dello spedizioniere, quale obbligato principale, per il pagamento dei dazi evasi - Sussistenza - Apposizione sui documenti T1 del visto di conformità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522618-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

Qualora per un'operazione di transito comunitario esterno venga indicata nei modelli T1 merce diversa da quella effettivamente trasportata e questa (nella specie tabacco lavorato estero di contrabbando) anziché nel paese di destinazione (nella specie Spagna) venga scaricata in Italia, lo spedizioniere, quale obbligato principale, è tenuto a rispondere del mancato pagamento dei dazi per un'operazione rivelatasi di importazione definitiva, senza che possa sottrarsi a tale responsabilità adducendo di non essere tenuto ad esercitare il controllo sulla natura delle merci trasportate o che, dopo il visto di conformità apposto dalla dogana sui documenti di transito T1, la qualità o quantità della merce stessa non può più essere messa in discussione.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1976 num. 222 art. 11, Regolam. Comunitario del 1990 num. 2726 art. 11, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 8, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 9, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)