Sez. 1, Sentenza n. 11827 del 25/11/1997 (Rv. 510377 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Diritti evasi - Erronea determinazione conseguente a fatti di contrabbando - Revisione dell'accertamento nel termine di sei mesi di cui all'art. 74 d.P.R. n. 43 del 1973 - Omissione - Conseguenze - Decadenza dal diritto alla riscossione dell'imposta evasa - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
Il procedimento di revisione dei tributi doganali per errori dell'amministrazione sulla qualificazione e quantificazione delle merci importate non può essere utilizzato allorché la determinazione dei diritti evasi consegua a fatti di contrabbando, contestati dalla polizia tributaria e soggetti al vaglio del giudice penale. Pertanto, in tal caso, non può essere invocata dal contribuente la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere a riscossione dell'imposta dovuta per non aver proceduto alla revisione dell'accertamento nel termine di sei mesi di cui all'art. 74 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)