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Sez. U, Sentenza n. 11170 del 13/12/1996 (Rv. 501317 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Provvedimenti della Capitaneria di Porto prescriventi l'utilizzazione di servizi di rimorchio - Annullamento da parte del Consiglio di Stato - Ricorso per cassazione contro la relativa sentenza da parte del concessionario di tali servizi - Intervenuta esecuzione dei provvedimenti - Difetto di interesse all'impugnazione - Configurabilità - Esclusione - Mutamento del titolo delle prestazioni - Rilevanza.
Stato
decisa il 1996-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501317-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

In relazione ad una sentenza del Consiglio di Stato che abbia annullato le ordinanze del Comandante di Porto dirette ad imporre, durante le operazioni di ormeggio, carico, scarico, e disormeggio, di petroliere presso piattaforme petrolifere situate nella rada antistante un porto, l'utilizzazione dell'assistenza di un rimorchiatore (in luogo di quella di un generico mezzo nautico adeguato), e pertanto delle prestazioni del locale concessionario dei servizi di rimorchio nel porto e nella rada, non è configurabile un difetto d'interesse di detto concessionario a ricorrere per cassazione per ottenere l'annullamento della medesima sentenza, neanche se i provvedimenti annullati abbiano già avuto esecuzione fino al momento della emissione di provvedimenti sostitutivi, in quanto con il loro annullamento muta il titolo dei servizi resi dal medesimo concessionario durante le operazioni in questione, i quali, non essendo più riconducibili alla concessione, diventano qualificabili come prestazione di mero fatto, con il conseguente mutamento anche del titolo della inerente, eventuale, obbligazione degli utenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)