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Sez. U, Sentenza n. 2691 del 13/07/1976 (Rv. 381480 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - NECESSITA - ERRORES IN INDICANDO - INTERESSE AD AGIRE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381480-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - NECESSITA - ERRORES IN INDICANDO - INTERESSE AD AGIRE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INAMMISSIBILITA.*

Le decisioni del consiglio di stato possono essere impugnate davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione. Poiche, pertanto, il controllo e circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione del consiglio di stato, cioe all'esistenza di quei soli vizi che attengono all'essenza della funzione, restano sottratte al controllo della Cassazione le violazioni dipendenti, comunque, da errori in indicando, quali quelli attinenti al giudizio sulla persistenza dell'interesse ad agire, in relazione all'eccepita cessazione della materia del contendere, ovvero alla valutazione del materiale probatorio, o, ancora, alla motivazione sui presupposti di fatto della pronuncia. (Conf 3524/71, mass n 355179).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)