Sez. U, Sentenza n. 4280 del 27/06/1986 (Rv. 447047 - 01)
SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - FUNZIONI - GIURISDIZIONALE - IN GENERE - PROVINCE - MANCATO RILIEVO DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - FUNZIONI - GIURISDIZIONALE - IN GENERE - PROVINCE - MANCATO RILIEVO DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo a pronuncia del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in quanto consentito solo per le questioni attinenti alla giurisdizione, cioè all'osservanza da parte di detto giudice amministrativo dei limiti esterni delle proprie attribuzioni, non può essere proposto per lamentare il mancato rilievo della cessazione della materia del contendere, trattandosi di denuncia di errore inerente all'Esercizio di quelle attribuzioni. (V 4178/77, mass n 387822; (V 2691/76, mass n 381480).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)