Sez. 2, Sentenza n. 709 del 15/02/1978 (Rv. 390049 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RICHIEDENTE DETTA ESECUZIONE - OGGETTO - PREVISIONE DI PAGAMENTO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - OBBLIGO DI PAGARE O DI OFFRIRE IL PREZZO - INSUSSISTENZA - SENTENZA COSTITUTIVA - PAGAMENTO DEL PREZZO - CONDIZIONE DELL'EFFETTO TRASLATIVO DERIVANTE DALLA SENTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RICHIEDENTE DETTA ESECUZIONE - OGGETTO - PREVISIONE DI PAGAMENTO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - OBBLIGO DI PAGARE O DI OFFRIRE IL PREZZO - INSUSSISTENZA - SENTENZA COSTITUTIVA - PAGAMENTO DEL PREZZO - CONDIZIONE DELL'EFFETTO TRASLATIVO DERIVANTE DALLA SENTENZA.*
Il contraente che chiede l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto e tenuto a far conseguire la prestazione a suo carico od a farne l'offerta nei modi di legge solo se tale prestazione sia gia esigibile al momento della domanda giudiziale, sicche non e tenuto, invece, a pagare od offrire il prezzo quando il pagamento debba essere effettuato nel momento della stipulazione del contratto definitivo: in tal caso, la sentenza costitutiva degli effetti del contratto deve essere emessa senz'altro e il pagamento del prezzo dev'essere imposto solo come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)