Sez. 2, Sentenza n. 3005 del 13/05/1982 (Rv. 420927 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA COMPRENDENTE LA CLAUSOLA DELLA SUBORDINAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ AL PAGAMENTO DELL'INTERO PREZZO - SENTENZA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. - CONTENUTO.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA COMPRENDENTE LA CLAUSOLA DELLA SUBORDINAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ AL PAGAMENTO DELL'INTERO PREZZO - SENTENZA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. - CONTENUTO.*
La sentenza costitutiva degli effetti del contratto promesso e non stipulato può essere emessa anche quando in un contratto preliminare di compravendita si sia stabilito che il trasferimento della proprietà si verifichi al momento del pagamento dell'intero prezzo, ma in tale ipotesi, la sentenza deve condizionare l'effetto traslativo da essa derivante al pagamento del prezzo convenuto. (V 3813/81, mass n 414445; (V 641/80, mass n 404037; (V 3266/79, mass n 399644; (V 709/78, mass n 390049).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)