Sez. 2, Sentenza n. 641 del 26/01/1980 (Rv. 404037 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA - PREVIA ESCLUSIONE DELLA PRESTAZIONE A CARICO DELL'ISTANTE - NECESSITA - CONDIZIONE - ESIGIBILITA DELLA PRESTAZIONE - PREVISIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE MEDESIMA AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - SENTENZA ESECUTIVA - APPOSIZIONE DELLA CONDIZIONE DELLA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA - PREVIA ESCLUSIONE DELLA PRESTAZIONE A CARICO DELL'ISTANTE - NECESSITA - CONDIZIONE - ESIGIBILITA DELLA PRESTAZIONE - PREVISIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE MEDESIMA AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - SENTENZA ESECUTIVA - APPOSIZIONE DELLA CONDIZIONE DELLA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - NECESSITA.*
Il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto e tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico prima della emanazione della sentenza costitutiva, soltanto se essa sia esigibile al momento della domanda giudiziale. Quando, invece, per accordo delle parti, la prestazione medesima deve essere effettuata al momento della stipulazione del contratto definitivo, la sentenza costitutiva degli effetti del contratto, promesso e non stipulato, deve essere emessa senz'altro ed il pagamento del prezzo deve essere imposto solo come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. (Conf 709/78, mass n 390049).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)