Sez. 1, Sentenza n. 2739 del 05/12/1984 Cc. (dep. 19/02/1985) Rv. 167973 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA - ORDINANZA - NATURA - SENTENZA - GIUDICATO - EFFETTO PRECLUSIVO - OGGETTO - EFFETTI - CONDIZIONI.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA - ORDINANZA - NATURA - SENTENZA - GIUDICATO - EFFETTO PRECLUSIVO - OGGETTO - EFFETTI - CONDIZIONI.*
In tema di riduzione di pena per liberazione anticipata, l'ordinanza emessa a conclusione del procedimento di sorveglianza ha sostanzialmente natura di sentenza e produce il normale effetto preclusivo del giudicato rispetto a tutte le questioni con essa decise. Ne consegue che, una volta respinta con pronuncia irrevocabile, l'istanza del condannato non può riproporsi, fondandola sugli stessi presupposti di fatto o sulla medesima ragione di diritto della precedente.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)