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Sez. 1, Sentenza n. 5984 del 30/11/1985 (Rv. 443135 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI - PER IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTENUTO - ESTREMI - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - EFFETTI - INDICAZIONE DELLE NORME E DEI CRITERI APPLICATI PER LA CONCRETA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE - MANCANZA - MERA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA OPPOSTA - INAMMISSIBILITÀ - SINDACATO DEL PRETORE SULLA CONGRUITÀ DI DETTA DETERMINAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443135-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI - PER IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTENUTO - ESTREMI - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - EFFETTI - INDICAZIONE DELLE NORME E DEI CRITERI APPLICATI PER LA CONCRETA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE - MANCANZA - MERA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA OPPOSTA - INAMMISSIBILITÀ - SINDACATO DEL PRETORE SULLA CONGRUITÀ DI DETTA DETERMINAZIONE - LEGITTIMITÀ.*

L'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, in relazione all'esigenza di porre l'ingiunto in grado di controllarne la conformità a legge, deve non soltanto specificare gli estremi e la qualificazione giuridica dell'infrazione contestata, ma anche indicare, per quanto riguarda la concreta Determinazione della sanzione, le norme ed i criteri applicati. Peraltro, a seguito dell'ampliamento dei poteri del pretore in Sede di opposizione avverso detto provvedimento, secondo la nuova disciplina introdotta dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (di immediata operatività nei giudizi in corso inerenti ad infrazioni in precedenza commesse, ancorché già depenalizzate dalla precedente normativa), il difetto dell'indicato requisito essenziale, in ordine alla Determinazione della sanzione, non autorizza una mera declaratoria d'illegittimità dell'ordinanza opposta, ma comporta il potere-dovere del pretore di spingere il proprio Sindacato anche sulla congruità di tale Determinazione, provvedendo se del caso a modificarne direttamente l'entità. (V 1879/85, mass n 439800).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1975 num. 706 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)