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Sez. U, Sentenza n. 1879 del 07/03/1985 (Rv. 439800 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DELLE SANZIONI PECUNIARIE E AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE DEL PRIVATO - POTERI DEL GIUDICE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 NEI GIUDIZI IN CORSO - RILEVANZA - AMBITO D'APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439800-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DELLE SANZIONI PECUNIARIE E AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE DEL PRIVATO - POTERI DEL GIUDICE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 NEI GIUDIZI IN CORSO - RILEVANZA - AMBITO D'APPLICAZIONE.*

In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, la nuova disciplina introdotta dal capo i della legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi compreso, pertanto, l'art. 23 undicesimo comma, sul potere del giudice dell'opposizione di sindacare nel merito l'ordinanza-ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, trova applicazione, anche in Sede di legittimità, in tutti i procedimenti pendenti in ordine a fatti verificatisi nel vigore della precedente normativa, atteso che la disposizione transitoria dell'art. 40, nel contemplare l'immediata operatività di quella disciplina per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della "presente legge che le ha depenalizzate", intende, con quest'ultima espressione, meramente denominare il complesso delle norme dell'indicato capo i, non escludere dal proprio ambito le infrazioni già in precedenza depenalizzate o contemplate "ab origine" come violazioni amministrative. (contra 6319/83, mass n 431066; (contra 773/83, mass n 425518; (contra 5945/82, mass n 423694).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)