Sez. 1, Sentenza n. 7 del 07/01/1987 (Rv. 449820 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA CONTENUTA NELL'ART. 40 - INTERPRETAZIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA CONTENUTA NELL'ART. 40 - INTERPRETAZIONE.*
La norma di diritto transitorio contenuta nell'art. 40 della legge n. 689 del 1981, la quale prevede l'immediata operatività di quella disciplina per le infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore, deve essere interpretata nel senso che le Disposizioni del capo i della legge stessa - nel quale sono ricompresi l'art. 12, che precisa il loro ambito di applicazione, e l'art. 23 che attribuisce al pretore di modificare l'entità della sanzione amministrativa irrogata - si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge, comprese quelle depenalizzate in precedenza o contemplate ab origine come violazioni amministrative, per le quali non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato. (V 5984/85, mass n 443135; (Conf 3162/86, mass n 446158; (Conf 1879/85, mass n 439800; (contra 6319/83, mass n 431066; (contra 773/83, mass n 425518).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)