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Sez. L, Sentenza n. 2826 del 05/04/1990 (Rv. 466439 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - RAPPORTO PRECARIO DI UN MEDICO AMBULATORIALE IN SOSTITUZIONE DI UN MEDICO CONVENZIONATO - DISCIPLINA EX D.P.R. 22 OTTOBRE 1981 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466439-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - RAPPORTO PRECARIO DI UN MEDICO AMBULATORIALE IN SOSTITUZIONE DI UN MEDICO CONVENZIONATO - DISCIPLINA EX D.P.R. 22 OTTOBRE 1981 - APPLICABILITÀ.*

Anche il rapporto precario di un medico ambulatoriale instaurato in sostituzione di un medico convenzionato ricade nella disciplina dettata dal d.P.R. 22 ottobre 1981, atteso che l'art. 1, nel prevedere che l'accordo collettivo nazionale, recepito nel citato d.P.R., regola il rapporto di lavoro convenzionale autonomo e continuativo nell'ambito del servizio sanitario nazionale tra le U.S.l. ed i medici specialisti, va interpretato coordinandolo con il successivo art. 11, che contempla espressamente la possibilità di conferimento di incarichi provvisori, talché la continuità dell'incarico non attiene alla durata del rapporto, che può essere limitata nel tempo, ma all'impegno del professionista nell'ambito del previsto periodo di sostituzione. (V 3752/89, mass n 463673; (V 6543/88, mass n 460856).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 11, DPR 22/10/1981

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)