Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 31 marzo 1965, causa 16/64
Epigrafe
Nella causa promossa dalla
SIGNORINA GERTRUD RAUCH,
funzionario della Commissione C.E.E., residente in Woluwe-Saint-Lambert (Belgio),
con l'avv. Marcel Slusny del Foro di Bruxelles
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Bernard Schmitz, 6, rue J.-B.-Esch
ricorrente,
contro
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
rappresentata dal suo consigliere giuridico dott. Louis de la Fontaine, in qualità di agente,
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Henri Manzanares, segretario del servizio giuridico degli Esecutivi Europei, 2, place de Metz
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento di taluni atti relativi ad un concorso,
LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,
composta dai signori :
A. M. Donner, Presidente di Sezione,
W. Strauss (relatore) e R. Monaco, giudici,
avvocato generale: J. Gand
cancelliere: A. Van Houtte
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente causa si possono così riassumere :
paragrafo 2
1) Il 28 settembre 1962, la ricorrente veniva nominata funzionario di grado C 1 presso la direzione generale dell'amministrazione della convenuta.
2) Mediante avviso di posto vacante n. 166, pubblicato nel «Bollettino d'informazioni per il personale della Commissione della C.E.E.» n. 10, del 30 agosto 1962, la convenuta annunciava la vacanza di un impiego di grado B 8 (in seguito B 3) presso il servizio Stampa e informazioni delle C.E.E., ufficio di Londra.
La ricorrente poneva la sua candidatura. La convenuta però constatava che le candidature pervenute non soddisfacevano le condizioni poste e quindi non potevano essere prese in considerazione agli effetti dell'articolo 29, n. 1., lett. a, dello statuto dei funzionari.
3) Mediante bando di concorso n. C.E.E./143/B, pubblicato nel Bollettino n. 48 del 16 agosto 1963, si rendeva noto al personale che era indetto un concorso interno per provvedere all'impiego in questione.
Si precisava inoltre che il concorso era accessibile sia ai dipendenti di ruolo che agli ausiliari. La ricorrente e quattro altre persone — tra le quali la Signorina Kurz, assunta in qualità di ausiliaria il 15 febbraio 1963 — presentavano la loro candidatura.
4) Mediante lettere del 4 dicembre 1963, ciascuna delle candidate veniva informata che la commissione giudicatrice l'aveva inclusa nell'elenco degli idonei.
5) Poiché la Kurz era classificata al primo posto, mentre la ricorrente otteneva il secondo, la riunione dei Presidenti, decideva, il 20 febbraio 1964, di nominare la Kurz titolare del posto vacante. Con lettera dell'11 marzo 1964, l'amministrazione informava la ricorrente che era stata prescelta un'altra persona.
6) Il 29 aprile 1964 la ricorrente proponeva il presente ricorso.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
«1) Dichiarare nulla e priva di effetti la decisione della commissione giudicatrice di ammettere al concorso n. 143/B la signorina Gertrud Kurz e di includerla nell'elenco, degli idonei;
2) in quanto'occorra, dichiarare nulla e priva di effetti la decisione con cui l'Autorità che ha il potere di nomina ha convalidato integralmente l'elenco degli idonei, senza controllare se la signorina Kurz avesse diritto di partecipare al concorso;
3) dichiarare nulla e priva di effetti la decisione con cui l'Autorità che ha il potere di nomina ha prescelto la signorina Kurz e l'ha nominata titolare dell'impiego previsto nell'avviso di posto vacante n. 166 e nel bando di concorso n. 143/B;
4) condannare la parte avversa alle spese del 'giudizio;
5) dare atto alla ricorrente ch'essa si riserva di dedurre gli argomenti contrari del caso dopo che la controparte abbia presentato il controricorso e prodotto i suoi documenti. Tali argomenti riguardano la validità della procedura di concorso, sia in merito alla composizione della commissione giudicatrice, sia in merito allo svolgimento del concorso, tenuto conto delle disposizioni dello statuto dei funzionari, e specialmente dell'Allegato III, come puro delle direttive impartite dalla Commissione stessa circa la composizione delle commissioni giudicatrici».
paragrafo 3
Nella replica la ricorrente conclude inoltre che alla Corte piaccia :
paragrafo 4
«in via subordinala
dichiarare nullo e privo di effetto il concorso 143/B;
ed in subordino ulteriore
invitare la controparte a produrre :
a) i documenti relativi alla consultazione della Commissione paritetica e del responsabile del servizio interessato prescritta dall'articolo 1, dell'allegato III dello statuto;
b) il documento S/01965/in data 21 giugno 1963 del Segretariato esecutivo contenente le direttive in materia di concorsi;
c) le modalità di applicazione dell'articolo 11 del regolamento interno della Commissione».
paragrafo 5
Nel controricorso e nella controreplica la convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 6
«— respingere il ricorso come irricevibile ed infondato in ogni suo punto;
— statuire sulle spese in conformità alle leggi vigenti».
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue :
paragrafo 2
(Solo i primi tre motivi qui appresso esposti sono stati proposti col ricorso. I rimanenti sono stati dedotti nella replica: la ricorrente sostiene che la loro deduzione si è resa necessaria solo in conseguenza della produzione di determinati documenti a sostegno del controricorso e di una lettera inviata dall'agente della convenuta all'avvocato della ricorrente.)
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Primo motivo: Violazione dell'articolo 29 e dell'Allegato III dello Statuto dei funzionari.
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che le ausiliarie assunte dopo il 1o gennaio 1962 non possono essere ammesse ai concorsi interni dell'istituzione previsti dall'articolo 29, n. 1, lettera b, dello statuto.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Primo motivo: Violazione dell'articolo 29 e dell'Allegato III dello Statuto dei funzionari. › A. Ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta ritiene di dover opporre la preclusione, poiché gli atti impugnati sono stati emanati sulla scorta di decisioni anteriori, vale a dire l'avviso di vacanza n. 166 e il bando di concorso n. 143/B. In entrambi i documenti; viene espressamente dichiarato che anche gli ausiliari possono concorrere. Le attuali censure della ricorrente avrebbero dovuto essere dirette contro questi atti.
paragrafo 2
La ricorrente osserva che la Corte ha già respinto l'eccezione di preclusione in occasione di una controversia analoga (causa Schmitz-Wollast, Racc. vol. X, pag. 190/191).
paragrafo 3
La tesi della convenuta scatenerebbe una valanga di ricorsi contro le istituzioni. È logico che si possa impugnare un atto iniziale contemporaneamente a quello definitivo, sempreché il primo non abbia posto in essere una situazione irreversibile, cosa che nella fattispecie non si è verificata.
paragrafo 4
La convenuta ribatte che la sentenza Schmitz-Wollast ha definito una questione d'altro genere. In questo caso la convenuta non intende opporre l'acquiescenza della ricorrente.
paragrafo 5
D'altro canto, la Corte ha ammesso che l'avviso di posto vacante e il bando di concorso sono atti indipendenti del procedimento di assunzione.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Primo motivo: Violazione dell'articolo 29 e dell'Allegato III dello Statuto dei funzionari. › B. Merito
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che l'articolo 29, n. 1, dello Statuto, è formulato in maniera tale che la disposizione di cui alla lettera b) viene a trovarsi tra altre due che riguardano esclusivamente i dipendenti di ruolo.
paragrafo 2
L'articolo 1, n. 1, dell'Allegato III pone uno accanto all'altro i vari tipi di concorsi; la tesi della convenuta porterebbe quindi ad ammettere gli ausiliari anche ai concorsi interni delle tre Comunità, mentre nessuna Istituzione ha assunto tale atteggiamento.
paragrafo 3
Inoltre da detta tesi conseguirebbe che, per divenire titolare dello stesso impiego il dipendente di ruolo dovrebbe superare due concorsi (assunzione e promozione) mentre per l'ausiliario uno sarebbe sufficiente (promozione).
paragrafo 4
L'argomento che si fonda sulla somiglianza, sotto vari aspetti, degli stati giuridici degli ausiliari e dei funzionari non ha alcuna pertinenza. Esso varrebbe, a fortiori, per gli agenti temporanei, che però la convenuta ha sempre escluso dai concorsi interni.
paragrafo 5
La sentenza Schmitz-Wollast (loc. cit.)non offre alcun argomento alla convenuta. Tale sentenza ammette implicitamente che i «pseudoausiliari» — vale a dire quelli assunti prima dell'entrata in vigore dello Statuto — possono partecipare ai concorsi interni; il problema degli ausiliari «effettivi» resta dunque insoluto.
paragrafo 6
Infine, se anche per ipotesi gli ausiliari potessero prendere parte ai concorsi interni, tale principio sarebbe inapplicabile al caso della signorina Kurz, che in effetti è temporanea.
paragrafo 7
La ricorrente illustra ampiamente tale argomento.
paragrafo 8
La convenuta osserva che la nozione di «concorso interno all'Istituzione» non permette di accettare una tesi tanto restrittiva.
paragrafo 9
Non è illogico ammettere gli ausiliari ai concorsi previsti alla lettera b) dell'articolo 29, n. 1, escludendoli invece da quelli previsti alle lettere a) e c). Non solo il trasferimento e la promozione possono concepirsi solo per i funzionari, ma le fasi del procedimento disciplinato dalle lettere a) e c) si riferiscono all'assunzione senza concorso, mentre, a norma dell'articolo 28 d), nessuno può divenire funzionario senza aver superato un concorso.
paragrafo 10
L'ammissione degli ausiliari corrisponde d'altronde ai fini cui mira l'articolo 29, vale a dire permettere all'Istituzione di giovarsi delle «riserve disponibili» evitando la macchinosa procedura del concorso generale.
paragrafo 11
Risulta dal regime applicabile agli altri agenti (in seguito denominato «Regime») che gli ausiliari devono essere considerati come personale interno dell'Istituzione: essi sono ad essa vincolati da un rapporto di diritto pubblico ed il loro rapporto d'impiego comprende svariati elementi statutari.
paragrafo 12
La sentenza Schmitz-Wollast è favorevole alla tesi della convenuta. La Corte ha stabilito che la convenuta doveva lasciar partecipare la Wollast ad un determinato concorso; il rapporto d'impiego dell'interessata era disciplinato, dal 1o gennaio 1962, da un nuovo contratto stipulato ai sensi del Regime, così che detto rapporto d'impiego e quello delle persone che la ricorrente definisce ausiliari «effettivi» sono perfettamente identici.
paragrafo 13
La convenuta si dichiara d'accordo con la ricorrente nel senso di non aver mai negato né la possibilità di ammettere gli ausiliari delle altre Istituzioni ai concorsi interni delle Comunità, né la possibilità di farvi partecipare i temporanei.
paragrafo 14
Quindi, anche ammettendo per ipotesi che la Kurz avesse avuto la qualifica di temporanea — punto contestato dalla convenuta — la sua partecipazione al concorso sarebbe stata perfettamente regolare. La distinzione tra concorso per assunzione e concorso per promozione è ignota allo Statuto.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Secondo motivo: Violazione dell'articolo 52, b) del Regime
paragrafo 1
La ricorrente assume che, secondo il tenore della disposizione sopramenzionata, la durata di un contratto per gli agenti ausiliari non può essere superiore ad un anno; quindi la nomina della Kurz è irregolare, in quanto ha avuto luogo quando l'interessata «non era più legalmente agente ausiliario alle dipendenze della Commissione».
paragrafo 2
La convenuta ribatte che la disposizione in questione vale soltanto per i rapporti tra Istituzione ed ausiliario e tra Istituzione e autorità finanziaria; quindi la ricorrente non può invocarla a suo favore.
paragrafo 3
Il valore di tale disposizione è puramente relativo. Lo scopo fondamentale è quello di impedire che gli ausiliari ottengano il diritto di rimanere in servizio oltre il periodo di un anno. Per contro, la nomina non obbliga l'Istituzione a troncare il rapporto allo scadere dei 12 mesi. L'interesse del servizio può esigere che esso sia prorogato: qualora, scaduto il termine contrattuale, non fosse possibile affidare l'incarico ad un funzionario o ad un agente temporaneo senza soluzione di continuità nel lavoro, sarebbe assurdo obbligare l'Istituzione ad assumere un nuovo ausiliario, del quale si ignorano le capacità, per farlo subentrare ad uno ormai sperimentato.
paragrafo 4
Inoltre, tutti gli atti che hanno preceduto la nomina della signorina Kurz sono anteriori alla data del 15.2.1964; anche lo stesso procedimento scritto, mediante il quale si è sollecitato il consenso della riunione dei Presidenti, è stato iniziato il 13.2.1964. Sarebbe ingiusto che la Kurz pagasse lo scotto di un ritardo irrilevante e del quale ella non ha alcuna colpa.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Terzo motivo: Violazione dell'articolo 25 dello Statuto
paragrafo 1
La ricorrente ritiene che la decisione negativa nei suoi confronti avrebbe dovuto essere motivata, in quanto la lede. La sentenza Raponi (Racc. X, p. 249 e segg.), ove si afferma che la motivazione esplicita di una promozione potrebbe causare pregiudizio ai funzionari non prescelti, non può essere invocata in senso contrario; nel caso specifico sarebbe stato sufficiente un riferimento ai risultati del concorso. Nemmeno è pertinente l'argomento fondato sulla segretezza dei lavori della Commissione giudicatrice; non si viola un segreto rendendo noto che il candidato era preceduto da un altro nell'elenco degli idonei.
paragrafo 2
La convenuta sostiene che l'articolo 25 dello statuto «esige una motivazione solo nel caso di decisioni individuali che ledano il loro destinatario». Essa si rifà alla sentenza Raponi, i cui principi rimangono validi in caso di nomina in base ai risultati di un concorso. A norma dell'articolo 30 dello Statuto, l'Istituzione è fornita di un'ampia discrezionalità per la scelta, nell'elenco degli idonei, del candidato da nominare al posto vacante. Inoltre essa è vincolata dal segreto sui lavori della Commissione giudicatrice.
paragrafo 3
Del resto «l'atto di nomina notificato all'interessata si fondava sull'elenco degli idonei relativo al concorso 143-B».
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Quarto motivo: Presentazione tardiva della candidatura della signorina Kurz
paragrafo 1
La ricorrente fa presente che, a norma del bando di concorso, le candidature dovevano pervenire alla Divisione Assunzioni entro e non oltre il 9 settembre 1963. La candidatura della Kurz porta la data del 12 settembre 1963. È vero che, essendo la Kurz momentaneamente assente, la candidatura era stata presentata dal suo capo servizio ad una data che la convenuta «afferma essere il 9 settembre» (di fatto, la data figurante, sulla lettera del signor Pryce, prodotta come allegato II alla lettera indirizzata all'avvocato della ricorrente dall'agente della convenuta, è illeggibile). Se tale lettera porta la stampigliatura della divisione ove si legge 9 settembre, si dovrà però tener presente che :
paragrafo 2
tale data deve essere considerata con beneficio d'inventario poiché, nonostante la richiesta dell'avvocato della ricorrente, l'agente della convenuta non ha prodotto né la ricevuta della candidatura, né il registro particolare delle candidature;
secondo il modulo prescritto dalla convenuta per la presentazione delle candidature, le domande devono essere firmate dall'interessato, mentre in questo caso la firma non è stata apposta.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che la Kurz si trovava in vacanza nel periodo intercorso tra la pubblicazione del bando di concorso e il termine fissato per la presentazione delle domande.
paragrafo 4
Per non ledere ingiustamente il buon diritto della Kurz, la convenuta doveva accettare la candidatura presentata dal superiore gerarchico e, malgrado il ritardo, quella presentata personalmente dall'interessata.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 5. Quinto motivo: La convenuta ha omesso di stabilire le modalità generali di esecuzione delle disposizioni relative alla procedura di concorso
paragrafo 1
La ricorrente invoca l'articolo 110 dello Statuto.
paragrafo 2
Non si può obiettare che tali modalità devono essere stabilite soltanto qualora il testo del bando le preveda; è sufficiente che le disposizioni dello Statuto non siano abbastanza esplicite, come in questo caso.
paragrafo 3
La convenuta stessa ha reso nota la composizione della Commissione giudicatrice (documento della segreteria esecutiva S/01965/63 del 21.6.1963) riconoscendo così che le disposizioni in questione erano di per sé insufficienti.
paragrafo 4
A norma dell'articolo 110 dello statuto, le norme generali di esecuzione devono essere decretate previa consultazione del Comitato del personale e sentito il parere del Comitato dello Statuto, formalità che non sono state osservate.
paragrafo 5
La convenuta considera inammissibile questo motivo, in quanto non si fonda su elementi emersi durante la fase scritta. A norma dell'articolo 110, le disposizioni generali di esecuzione previste da detto articolo devono essere rese note al personale. Alla ricorrente era noto, al momento della presentazione del ricorso, che tali disposizioni generali di esecuzione non le erano state comunicate e quindi erano inesistenti.
paragrafo 6
Il motivo del resto non è fondato, in quanto le disposizioni di cui si discute non presentano difficoltà d'interpretazione tali da pregiudicarne la regolare applicazione ove non siano state emanate disposizioni generali di esecuzione.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 6. Sesto motivo: Illegalità procedurali commesse dalla Commissione giudicatrice
paragrafo 1
La ricorrente afferma che la commissione giudicatrice, benché si trattasse di un concorso per titoli, ha effettuato dei veri esami che essa ha definito «colloqui». Inoltre la commissione giudicatrice «non ha tenuto in alcun conto i titoli, poiché i voti sono stati attribuiti solamente in base alle conoscenze linguistiche e all'esperienza professionale (per le quali è stato dato un voto cumulativo su 10/10), mentre nessuna importanza hanno avuto i titoli o i diplomi e solo in base a detti due criteri è stata redatta la graduatoria».
paragrafo 2
Il colloquio sostenuto dalla ricorrente si è poi rivelato come «una vera e propria serie di domande insidiose» che non avrebbero dovuto esser poste per l'ammissione ad un impiego di categoria B.
paragrafo 3
Pur essendo chiaro che la Corte non deve sostituirsi alla Commissione esaminatrice, la ricorrente la invita a controllare il modo in cui detta Commissione ha formato il proprio convincimento. Quindi, per poter affermare l'imparzialità della Commissione giudicatrice, la Corte deve giudicare se le domande poste alle due candidate presentassero lo stesso grado di difficoltà.
paragrafo 4
Inoltre, per poter determinare quale importanza la Commissione giudicatrice abbia attribuito alle conoscenze linguistiche, la Corte deve poter verificare se entrambe le candidate sono state giudicate con pari severità.
paragrafo 5
«Pare superfluo indagare a fondo se si ha presente che la Kurz, che mai in precedenza ha vissuto in Inghilterra, ha ottenuto un punteggio superiore alla ricorrente, che ha al suo attivo 14 anni trascorsi in quel paese». Pare d'altronde «che l'interesse della Commissione giudicatrice si sia concentrato solo sulla conoscenza dell'inglese, mentre il bando di concorso specificava : conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità (preferibilmente il francese) e la ricorrente conosce tale lingua in maniera eccellente».
paragrafo 6
«Infine, risulta che la Commissione giudicatrice ha tenuto conto dell'esperienza professionale acquisita dalla Kurz come temporanea presso gli uffici di Londra del Servizio stampa e informazioni. Ora, per mettere le due candidate su un piano di parità, si sarebbe dovuto fare astrazione da tale elemento».
paragrafo 7
La convenuta obietta che il motivo è inammissibile, in quanto non si fonda su elementi emersi durante la fase scritta.
paragrafo 8
Il motivo, d'altronde, e infondato. Constatato che le due candidate presentavano i titoli richiesti, la Commissione giudicatrice le ha ritenute entrambe idonee. Ma la Commissione giudicatrice ha anche avuto modo di constatare che i titoli delle interessate erano pressoché equivalenti. Se, a norma del bando di concorso, ha ritenuto opportuno far sostenere un colloquio alle candidate, tale colloquio non ha avuto il carattere di esame vero e proprio, mirando solo ad assodare fino a qual punto le affermazioni contenute nei documenti presentati dalle candidate corrispondessero a verità e a constatare le loro qualità, ad es. le conoscenze linguistiche, le conoscenze relative al funzionamento ed agli scopi delle Comunità, la conoscenza dell'ambiente inglese, poiché un giudizio in merito sulla sola base della documentazione prodotta con gli atti di candidatura non era possibile. »
paragrafo 9
D'altronde, la scelta delle domande da porre alle candidate era affidata pienamente alla discrezionalità della Commissione esaminatrice. Lo stesso dicasi per la valutazione comparativa dei meriti delle candidate. La Commissione giudicatrice aveva tutti i diritti di tener conto dell'esperienza professionale acquisita dalla Kurz presso gli uffici di Londra.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 7. Settimo motivo: Omessa indicazione, da parte della Commissione giudicatrice, del punteggio ottenuto singolarmente dalle candidate per le conoscenze linguistiche e per l'esperienza professionale
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che, senza tali indicazioni, la Corte non può verificare come la Commissione giudicatrice abbia formato il proprio convincimento.
paragrafo 2
La convenuta oppone che dal verbale della Commissione giudicatrice risulta che essa ha deciso «di attenersi ai seguenti criteri per la valutazione dei candidati durante il colloquio: conoscenze linguistiche e pratica professionale (punteggio globale massimo 10/10)». Nulla obbligava la Commissione giudicatrice a valutare separatamente i due elementi.
SENTENZA › IN FATTO › IV — II procedimento
paragrafo 1
Con ordinanza 24 giugno 1964, la Seconda Sezione della Corte ha respinto la domanda della ricorrente mirante ad ottenere il gratuito patrocinio.
paragrafo 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Seconda Sezione della Corte ha stabilito che non era necessaria l'istruttoria; essa ha tuttavia invitato la convenuta a produrre alcuni documenti, invito cui la convenuta ha ottemperato.
paragrafo 3
L'udienza pubblica ha avuto luogo il 25 gennaio 1965.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 16 febbraio 1965.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sul primo motivo
paragrafo 1
La ricorrente denuncia l'illegittimità dell'ammissione di ausiliari ai «concorsi interni dell'Istituzione» previsti dall'articolo 29 n. 1, lett. b) dello statuto.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sul primo motivo › 1. Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta eccepisce a questo proposito la preclusione, non avendo la ricorrente impugnato tempestivamente alcune decisioni precedenti con le quali si ammetteva la candidatura di ausiliari all'impiego in questione, vale a dire l'avviso di posto vacante n. 166 e il bando di concorso n. 143-B.
paragrafo 2
Posto che il procedimento di assunzione si compone di vari atti interdipendenti, tale eccezione implicherebbe per gli interessati l'obbligo di proporre altrettanti ricorsi quanti sono gli atti per essi lesivi contenuti in detto procedimento.
paragrafo 3
Considerata la fondamentale unità dei vari atti di questo, si deve ammettere che, in caso di ricorso diretto contro atti intervenuti in un secondo tempo, il ricorrente può far valere i vizi degli atti precedenti ai primi strettamente collegati.
paragrafo 4
Le critiche della ricorrente riguardanti gli atti anteriori alla nomina della Kurz, in ispecie il bando e l'avviso di cui è causa, possono quindi essere prese in considerazione dalla Corte per accertare la legalità di detta nomina, sulla quale si impernia l'attuale ricorso.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sul primo motivo › 2. Nel merito
paragrafo 1
L'espressione «concorsi interni all'Istituzione» strettamente intesa, riguarda tutte le persone che presso tale Istituzione prestino la loro opera, a qualunque titolo.
paragrafo 2
Tale interpretazione è confermata dallo scopo attribuito alla procedura di assunzione dall'articolo 27 dello Statuto, cioè «assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, di rendimento e d'integrità».
paragrafo 3
Infatti tale obiettivo richiede che la scelta dei funzionari avvenga fra il numero di candidati più ampio possibile.
paragrafo 4
La ricorrente obietta che il concorso interno all'istituzione, inserito tra due altri metodi d'assunzione accessibili ai soli funzionari (art. 29, n. 1, lettere a) e c)) fa ritenere che anche il concorso interno sia prerogativa dei soli dipendenti di ruolo.
paragrafo 5
Tale obiezione però non si concilia con l'articolo 28 d) dello statuto, a norma del quale non si può divenire funzionari senza aver superato un concorso.
paragrafo 6
In effetti tale disposizione limita all'ambito dei soli funzionari le alternative previste alle lettere a) e c) dell'articolo 29, alternative che non implicano un concorso. Tale limitazione non vale per il caso previsto alla lettera b), che riguarda precisamente un'ipotesi di assunzione mediante concorso.
paragrafo 7
Già dalle precedenti considerazioni risulta che questo motivo è infondato ed è quindi superfluo l'esame dei restanti argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sul secondo motivo
paragrafo 1
Esso è diretto contro la nomina della Kurz, avvenuta dopo la scadenza del termine di un anno, termine previsto dall'articolo 52, lett. b) del regime applicabile agli altri agenti della Comunità come durata massima dei contratti dei dipendenti ausiliari, fatta salva l'ipotesi contemplata dalla lettera a) dello stesso articolo.
paragrafo 2
Ai fini della nomina di una persona a seguito di un concorso interno, è sufficiente ch'essa prestasse regolarmente servizio presso l'Istituzione al momento in cui il concorso è stato indetto.
paragrafo 3
Nel caso in esame, è incontestato il fatto che tutti gli atti precedenti alla nomina della Kurz, vale a dire i lavori della Commissione giudicatrice e lo svolgimento del procedimento scritto per ottenere il consenso dell'autorità che ha il potere di nomina, sono anteriori alla data di cui sopra.
paragrafo 4
La tesi sostenuta dalla ricorrente porterebbe alla conclusione, inammissibile, che un ausiliario, pur regolarmente ammesso al concorso, non potrebbe venir nominato qualora la procedura subisse un ritardo imprevisto.
paragrafo 5
Questo motivo va quindi disatteso senza che sia necessario stabilire se la convenuta potesse validamente prorogare il rapporto d'impiego della Kurz oltre il termine di un anno.
SENTENZA › IN DIRITTO › III — Sul terzo motivo
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che «la decisione di non nominarla» al posto in questione la lede e quindi avrebbe dovuto essere motivata a norma dell'articolo 25 dello statuto.
paragrafo 2
Non è stata presa alcuna decisione formale «di non nominare» la ricorrente, ma solo quella di nominare la Kurz.
paragrafo 3
Tale decisione non doveva essere motivata nei riguardi della destinataria, in quanto non era per essa pregiudizievole.
paragrafo 4
La richiesta della ricorrente implicherebbe per l'autorità che ha il potere di nomina l'obbligo di motivare il fatto di non aver deciso diversamente.
paragrafo 5
La procedura di concorso ha lo scopo appunto di rendere superflua tale motivazione, i cui effetti potrebbero d'altronde essere pregiudizievoli ai candidati non prescelti.
paragrafo 6
Il motivo è quindi infondato.
SENTENZA › IN DIRITTO › IV — Sul quarto motivo
paragrafo 1
La ricorrente si duole che la Commissione giudicatrice abbia accolto la domanda della Kurz anche se presentata il 12 settembre 1963, vale a dire tre giorni dopo il 9 settembre, termine stabilito dal bando di concorso.
paragrafo 2
Pur ammettendo che il superiore gerarchico della Kurz, nel presentare la candidatura, abbia agito come mandatario dell'interessata, la ricorrente dubita che egli abbia rispettato i termini prescritti.
paragrafo 3
Inoltre la ricorrente sottolinea che, a norma del modulo prescritto dalla convenuta per la presentazione delle candidature, la domanda deve recare la firma' del candidato.
paragrafo 4
È appurato che la Kurz era in ferie durante il periodo trascorso tra la pubblicazione del bando di concorso e il 9 settembre 1963.
paragrafo 5
In queste circostanze, il superiore gerarchico poteva validamente agire come mandatario della signorina Kurz, a condizione che rispettasse i termini e interpretasse correttamente le intenzioni dell'interessata.
paragrafo 6
Tali condizioni sono soddisfatte poiché la candidatura è pervenuta alla Commissione C.E.E. il 9 settembre 1963, come risulta dal timbro, e il 12 settembre è seguita la conferma da parte della Kurz.
paragrafo 7
Il motivo è quindi infondato.
SENTENZA › IN DIRITTO › V — Sul quinto motivo
paragrafo 1
La ricorrente assume che la convenuta ha omesso, trasgredendo l'articolo 110 dello statuto, di emanare disposizioni generali di esecuzione per il concorso e, in subordine, afferma che tali disposizioni sono state prese senza aver consultato il comitato del personale e sentito il parere del comitato dello statuto.
SENTENZA › IN DIRITTO › V — Sul quinto motivo › 1. Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta ritiene che tale motivo, dedotto solo con la replica, sia inammissibile in quanto tardivamente proposto.
paragrafo 2
La ricorrente è pero venuta a conoscenza del documento S/01965/63 del 21 giugno 1963 solo in corso di causa.
paragrafo 3
Tale documento riguarda «la composizione della Commissione giudicatrice del concorso».
paragrafo 4
Poiché detto elemento nuovo è stato determinante per la presentazione di questo motivo, l'eccezione di irricevibilità deve essere respinta.
SENTENZA › IN DIRITTO › V — Sul quinto motivo › 2. Nel merito
paragrafo 1
È quindi d'uopo stabilire se tale documento contenga una disposizione di esecuzione ai sensi dell'articolo 110 dello statuto.
paragrafo 2
L'espressione «le disposizioni generali di esecuzione», di cui all'articolo 110, riguarda innanzitutto le disposizioni che ogni istituzione è tenuta ad adottare per applicare alcune norme imperative dello statuto, come l'articolo 2, primo comma e l'articolo 5, n. 4, 2o comma.
paragrafo 3
In mancanza di tali norme, l'obbligo di emanare «disposizioni generali di esecuzione» non sussiste che nei casi in cui le disposizioni dello statuto non siano di per sé sufficientemente esplicite.
paragrafo 4
Le disposizioni dello statuto relative alla procedura di concorso non prevedono alcun obbligo delle Istituzioni di adottare «misure generali di esecuzione».
paragrafo 5
D'altronde tali disposizioni sono di per sé sufficienti.
paragrafo 6
Quindi, per un simile concorso, la convenuta non era tenuta ad adottare «disposizioni generali di esecuzione» a norma dell'articolo 110 dello Statuto.
paragrafo 7
D'altro canto, il documento S/01965/63 sopramenzionato deve considerarsi misura interna, non soggetta alle formalità prescritte dall'articolo di cui sopra.
paragrafo 8
Dalle considerazioni sopra esposte risulta che il motivo in questione dev'essere disatteso.
SENTENZA › IN DIRITTO › VI — Sul sesto motivo
paragrafo 1
Con questo motivo la ricorrente eleva varie censure e cioè :
paragrafo 2
a) pur trattandosi di un concorso per titoli, la Commissione giudicatrice avrebbe proceduto a vari esami sotto forma di «colloqui». Durante il colloquio sostenuto dalla ricorrente, le sarebbero state poste varie domande «insidiose»;
b) la Commissione giudicatrice non avrebbe tenuto conto dei titoli, attribuendo i voti in base alle conoscenze linguistiche e all'esperienza professionale. Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, sarebbe stata decisiva la conoscenza dell'inglese, mentre il bando di concorso parlava di «conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità (preferibilmente il francese)»; la ricorrente possiede un'eccellente conoscenza di tale lingua, perché ha vissuto 14 anni in Inghilterra, mentre la Kurz vi soggiornava per la prima volta;
c) la Commissione giudicatrice non avrebbe dovuto prendere in considerazione l'esperienza professionale acquisita dalla Kurz presso gli uffici di Londra della convenuta.
SENTENZA › IN DIRITTO › VI — Sul sesto motivo › 1. Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta solleva un'eccezione di irricevibilità in quanto il presente motivo, dedotto per la prima volta con la replica, non si baserebbe su elementi di diritto o di fatto emersi durante la fase scritta.
paragrafo 2
Tale eccezione è chiaramente fondata per quanto riguarda la censura di cui al punto a).
paragrafo 3
Essa deve invece essere respinta per quanto riguarda le censure dei punti b) e c), basate, a giudizio della Corte, su alcuni documenti allegati al controricorso.
SENTENZA › IN DIRITTO › VI — Sul sesto motivo › 2. Nel merito
paragrafo 1
a) Per la censura elevata al punto b) la ricorrente non ha dedotto fatti precisi che facciano supporre che la Commissione giudicatrice non abbia tenuto il debito conto dei titoli dei candidati.
Inoltre, poiché il bando di concorso distingueva chiaramente i «titoli o diplomi» dalla «esperienza professionale», si deve ritenere che esso ha evidentemente posto sullo stesso piano i due criteri.
Oltracciò, essendo nel bando specificato che «è preferibile una conoscenza approfondita della lingua inglese» la Commissione giudicatrice aveva il diritto di adottare tale criterio per decidere nel caso in cui i candidati dimostrassero uguali conoscenze delle altre lingue.
Infine, benché sovente un soggiorno prolungato all'estero conferisca una netta superiorità dal punto di vista linguistico ad un candidato, non è detto che ciò avvenga in ogni caso.
b) Per quanto riguarda la censura esposta al punto c) era normale che la commissione giudicatrice tenesse conto dell'esperienza professionale acquisita da un candidato nell'adempimento di compiti identici o simili a quelli previsti per l'impiego da occupare.
Dal complesso delle osservazioni di cui sopra emerge che il motivo non può essere accolto.
SENTENZA › IN DIRITTO › VII — Sul settimo motivo
paragrafo 1
La ricorrente critica l'apprezzamento della Commissione giudicatrice in quanto i candidati sono stati classificati secondo un criterio globale per le loro conoscenze linguistiche e per la loro esperienza professionale, invece di ottenere voti distinti.
paragrafo 2
Nessuna norma vieta alla Commissione giudicatrice di seguire tal sistema, a meno che esso impedisca all'autorità che ha il potere di nomina di decidere equamente ed obiettivamente.
paragrafo 3
Non vi è nulla che faccia supporre che la facoltà di giudizio dell'autorità investita del potere di nomina sia stata menomata per le ragioni di cui sopra.
paragrafo 4
Il motivo è quindi infondato.
paragrafo 5
Essendo stati disattesi tutti i motivi dedotti dalla ricorrente, il ricorso va respinto in quanto infondato.
SENTENZA › IN DIRITTO › VIII — Sulle spese
paragrafo 1
La ricorrente è rimasta soccombente.
paragrafo 2
A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
paragrafo 3
Tuttavia, a norma dell'articolo 70 di detto regolamento, nelle cause intentate dagli agenti della Comunità le spese sostenute dalle Istituzioni restano a carico di queste.
paragrafo 4
Con ordinanza 24 giugno 1964 la Seconda Sezione della Corte ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio presentata dalla ricorrente, riservandosi ogni decisione sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
Letti gli atti di causa;
Sentita la relazione del giudice relatore ;
Sentite le deduzioni orali delle parti ;
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale ;
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea ;
Visto lo Statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica;
Visto il regime applicabile agli altri agenti della Comunità;
Visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ed in ispecie gli articoli 69 e 70,
LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE
disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1o Il ricorso n. 16-64 è respinto perché infondato.
2o Le spese sono poste a carico della ricorrente (ivi comprese quelle relative all'istanza di gratuito patrocinio) ad eccezione delle spese sopportate dalla convenuta.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 24 marzo 1965.
Donner
Strauss
Monaco
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 31 marzo 1965.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente della Seconda Sezione
A. M. Donner