Sez. 3, Sentenza n. 45285 del 25/10/2005 Ud. (dep. 14/12/2005) Rv. 233129 - 01
IMPUTATO - INTERROGATORIO - REGOLE GENERALI | Art. 26, comma secondo, L. n. 63 del 2001 - Rinnovazione effettuata dal G.i.p. in sede di interrogatorio di garanzia - Validità - Ragioni.
IMPUTATO - INTERROGATORIO - REGOLE GENERALI
La rinnovazione dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri, a norma dell'art. 26, comma secondo, L. 1 marzo 2001, n. 63, può anche essere effettuata dal giudice per le indagini preliminari alla presenza del P.M., in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., in quanto tale interrogatorio offre maggiori garanzie anche per i soggetti chiamati in causa dal collaboratore, per le peculiari qualità di imparzialità e di terzietà che caratterizzano la posizione del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)