Sez. 2, Sentenza n. 8450 del 20/08/1990 (Rv. 468941 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE - CERTIFICATO DI ABITABILITÀ - MANCANZA - CONOSCENZA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE - CERTIFICATO DI ABITABILITÀ - MANCANZA - CONOSCENZA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*
Nella compravendita di beni immobili destinati ad abitazione, ancorché il venditore in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 1477 ultimo comma cod. civ. sia tenuto a consegnare all'acquirente, come documento relativo all'uso della cosa venduta, il certificato di abitabilità, tuttavia la conoscenza da parte dell'acquirente della Mancanza di detto certificato comporta la comune volontà di entrambe le parti di vendere e, rispettivamente, di comprare l'immobile privo di tale documentazione, e di conseguenza - salvi gli effetti di altro ordine che possano derivare dall'uso di un immobile privo dell'anzidetto certificato - l'esecuzione del contratto nei termini voluti da entrambi i contraenti, che non può integrare un inadempimento opponibile a norma dell'art. 1460 cod. civ. come eccezione al venditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1477, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)