Sez. 2, Sentenza n. 15969 del 19/12/2000 (Rv. 542741 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Rifiuto del promissario acquirente di un immobile, privo di certificati di abitabilità o agibilità e di conformità alla concessione edilizia, di stipulare il definitivo - Legittimo, ancorché anteriore alla legge 47/1985 - Fondamento - Interesse dell'acquirente alla fruibilità e commerciabilità del bene - Inerzia del Comune nel rilascio dei predetti certificati - Irrilevanza - Ragioni.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità, e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune - nei cui confronti peraltro è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, ancorché anteriore all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, perché l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all' acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, sì che i predetti certificati sono essenziali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST., Legge 22/12/1888 num. 5849 art. 39, Regio Decr. 01/08/1907 num. 636 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)