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Sez. 1, Sentenza n. 1570 del 28/02/1996 (Rv. 496067 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Rigetto dell'istanza - Condanna alle spese - Necessità - Omissione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Liquidazione delle spese da parte del giudice di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496067-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

Anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 669 "septies" del cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 74 della legge 26 dicembre 1990, n.353) il quale esplicitamente dispone che con l'ordinanza di incompetenza o di rigetto resa su ricorso per procedimento cautelare proposto prima dell'inizio della causa di merito il giudice provveda definitivamente sulle spese del procedimento, l'ordinanza con la quale il Pretore rigetta l'istanza volta alla concessione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. deve statuire sulle relative spese giudiziali atteso che essa definisce il procedimento cautelare, sicché, ove non contenga tale pronunzia, può essere impugnata in sede di legittimità, restando peraltro escluso che in tale sede si possa provvedere alla suddetta liquidazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. come novellato dalla menzionata legge 353 del 1990, atteso che l'applicazione del suddetto articolo 384 presuppone che il giudizio di merito costituisca il frutto della decisione di una mera questione giuridica emergente dal contesto della pronunzia impugnata, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, laddove ai fini della liquidazione delle spese giudiziali sono necessari l'accertamento dell'esatta entità dell'attività giudiziale svolta in relazione al valore della controversia e la valutazione del reciproco comportamento delle parti agli effetti di una eventuale pronuncia di compensazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)