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Sez. 1, Sentenza n. 26501 del 27/11/2013 (Rv. 629336 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Conto bancario - Prelievi del fallito e pagamenti a terzi ad opera della banca - Inefficacia verso i creditori ex art. 44 legge fall. - Limite delle somme ricevute - Pagamenti e prelievi ex art. 42 legge fall. - Differenza.
Stato
decisa il 2013-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629336-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE

I prelievi dal conto corrente bancario fatti dal correntista fallito e i pagamenti eseguiti dalla banca a terzi sullo stesso conto sono, a norma dell'art. 44 legge fall., inefficaci verso i creditori, per cui la banca, nei confronti degli organi della procedura, non può sottrarsi alla restituzione invocando l'uso fatto delle somme versate nel conto ed è tenuta a restituire quanto ricevuto dal fallito a qualsiasi titolo, senza poter dedurre dall'obbligo di restituzione - nei limiti delle somme ricevute - i prelievi e i pagamenti eseguiti per conto del fallito, in ciò differenziandosi dall'ipotesi regolata dall'art. 42 legge fall. che, ove le rimesse costituiscano proventi di un'attività d'impresa (autorizzata), legittima la curatela a reclamare dalla banca la restituzione del solo saldo attivo del conto, corrispondente all'utile di impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)