Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 1563 del 24/01/2008 (Rv. 601556 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Assistenza sanitaria per cure all'estero - Spese santarie sostenute in relazione ad una situazione di urgenza - Rimborso - Esclusione - Cure all'estero in centri di altissima specializzazione - Rimborso - Sussistenza - Medesima lesione del diritto alla salute nel suo nucleo irriducibile - Irragionevolezza - Fondamento - Contrasto con gli articoli 3 e 32 Cost. - Motivi del soggiorno fuori dal territorio italiano - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI
E rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 5 della legge 23 ottobre 1985 n.595, come integrato dagli artt. 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989 e dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993, nella parte in cui, riconoscendo il diritto alla fruizione in forma indiretta di prestazioni assistenziali per i cittadini italiani all'estero presso centri di altissima specializzazione, esclude tale assistenza per prestazioni ottenute all'estero in strutture diverse dai suddetti centri anche quando tali prestazioni siano rese indispensabili da comprovate ragioni di gravità. Tale norma, infatti, realizza una irragionevole disparità di trattamento tra le due situazioni poiché la lesione del diritto alla salute, che non incontra, nel suo nucleo irriducibile, il limite delle risorse finanziarie disponibili, si prospetta negli stessi termini sia quando la patologia - per l'altissima specializzazione del centro - possa essere curata solo all'estero, sia quando la stessa, imprevista al momento del passaggio della frontiera, debba necessariamente essere curata - anche in strutture diverse dai centri di altissima specializzazione - solo nel luogo ove si è manifestata, non sopportando, per l'irreparabile pregiudizio che ne può derivare, alcun differimento. Né una diversità di trattamento può trovare giustificazione nelle ragioni - professionali o meno - che hanno determinato il soggiorno all'estero, non potendosi assegnare una aprioristica valutazione negativa a motivi diversi dal lavoro o dallo studio, che, anzi, possono corrispondere a fattori di arricchimento e sviluppo della personalità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 37 CORTE COST., Legge 23/10/1985 num. 595 art. 3 CORTE COST., DPR 31/07/1980 num. 618 CORTE COST., DM Sanità 03/11/1989 art. 2, DM Sanità 03/11/1989 art. 7, DM Sanità 13/05/1993 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)