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Sez. 3, Sentenza n. 3272 del 05/03/2003 (Rv. 560893 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Sentenza del giudice di pace - Domanda risarcitoria proposta senza precisazione del "quantum" - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560893-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Nel caso di domanda di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace senza precisazione del "quantum", la domanda, ai sensi dell'art. 14, cod. proc. civ., deve presumersi di valore pari al limite massimo della competenza attribuita a detto giudice, e quindi di valore pari a trenta milioni (art. 7, cod. proc. civ.), con la conseguenza che, in detta ipotesi, la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile con l'appello, non con il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)