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Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005 (Rv. 583631 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace - Domanda di risarcimento dei danni da circolazione stradale - Mancata determinazione del "quantum" - Presunzione di competenza del giudice adito - Riduzione del "petitum" in sede di precisazione delle conclusioni - Irrilevanza - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appellabilità.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583631-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

Qualora la domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale sia proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del "quantum", il valore della causa, in difetto di tempestiva contestazione, si presume rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., e quindi pari ad euro 15.493, 71, come previsto dall'art. 7 cod. proc. civ.. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, senza che assuma alcun rilievo la riduzione del "petitum" eventualmente operata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)