Sez. L, Sentenza n. 5820 del 29/10/1980 (Rv. 409645 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - COMPIMENTO DI ATTI DOPO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART 301 COD PROC CIV - NULLITA DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - COMPIMENTO DI ATTI DOPO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART 301 COD PROC CIV - NULLITA DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
La nullita degli Atti successivi all'interruzione del processo verificatasi ipso iure nelle ipotesi di cui all'art 301 cod proc civ non rientra fra i casi nei quali il giudice d'appello, pur riconoscendo una nullita del processo di primo grado, rimette la causa al primo giudice, onde lo stesso giudice deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in virtu della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame. (Conf 1494/74).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)