Sez. 1, Sentenza n. 4018 del 27/04/1994 (Rv. 486379 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado - In genere | Morte del procuratore costituito - Processo - Interruzione - Atti successivi - Compimento - Conseguenze - Nullità del processo di primo grado - Giudice appello - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Appello fondato esclusivamente sull'indicato motivo di nullità - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado - In genere
La nullità degli atti successivi all'interruzione del processo verificatasi "ipso iure" nelle ipotesi di cui all'art. 301 cod. proc. civ. (morte del procuratore costituito), non rientra tra i casi nei quali il giudice di appello, riconoscendo una nullità del processo di primo grado, rimette la causa al primo giudice, per cui lo stesso deve trattenere la causa a deciderla nel merito, in virtù della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame; con la conseguenza che l'appello fondato esclusivamente sull'indicato motivo di nullità, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado, è inammissibile, non rispondendo al modello legale o tipo del mezzo d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)