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Sez. L, Sentenza n. 535 del 21/01/1999 (Rv. 522485 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Clausola limitativa dell'opponibilità della compensazione da parte dell'agente - Operatività dopo la risoluzione del contratto - Esclusione - Fattispecie relativa a contratto risolto per sottoposizione della società mandante a liquidazione coatta amministrativa.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522485-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE

La clausola contrattuale che precluda all'agente di opporre i propri crediti nei confronti del mandante in compensazione dei crediti di quest'ultimo nei suoi confronti non può ritenersi operante dopo la risoluzione del contratto (nella specie per effetto della sottoposizione della società mandante a liquidazione coatta amministrativa), a seguito della quale le parti non sono più vincolate dai patti contrattuali e sono semmai vicendevolmente obbligate ad adempiere le reciproche posizioni di debito e credito che siano residuate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)