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Sez. L, Sentenza n. 10456 del 21/10/1998 (Rv. 519946 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Ragioni di credito contrapposte relative al medesimo rapporto contrattuale - Principio della operatività di un mero accertamento contabile di dare ed avere - Deroga pattizia - Ammissibilità - Contratti di agenzia in materia di assicurazione - Operatività dopo la risoluzione "ex lege" per sottoposizione a liquidazione coatta della Compagnia preponente - Esclusione - Fattispecie relativa a clausola facente divieto all'agente di trattenere somme di pertinenza della Compagnia.
Stato
decisa il 1998-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519946-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Il principio secondo cui non sono applicabili le norme di legge sulla compensazione se non sussiste l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, e che in tal caso la valutazione delle reciproche pretese delle parti si risolve in un semplice accertamento contabile di dare ed avere, può essere pattiziamente derogato, non opponendosi a ciò alcuna norma di legge né i principi generali dell'ordinamento giuridico, ma tale deroga, quando è inserita in un contratto di agenzia con una Compagnia di assicurazioni, non può più ritenersi efficace successivamente alla risoluzione di diritto del contratto che si verifica a seguito della pubblicazione del decreto di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa (art. 6 legge n. 738 del 1978), tenendo conto in particolare che si tratta di clausola limitativa di diritti. (Fattispecie relativa a clausola che non consente all'agente di trattenere somme, e in particolare i premi incassati, neanche a compensazione di suoi crediti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)