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Sez. L, Sentenza n. 11030 del 14/05/2007 (Rv. 596791 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Agente di compagnia di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa - Definizione dei recirpoci rapporti creditori e debitori - Compensazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596791-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nell'ambito della definizione dei rapporti creditori e debitori intercorrenti tra una compagnia di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ed uno dei suoi agenti, la deroga eventualmente inserita nel contratto di agenzia al principio secondo cui non sono applicabili le norme di legge sulla compensazione se non sussiste autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti - ammissibile perché non contraria ad alcuna norma di legge né ai principi dell'ordinamento giuridico - non può ritenersi operante dopo la risoluzione del contratto per effetto della sottoposizione della società mandante a liquidazione coatta amministrativa, in quanto le parti non sono più vincolate dai patti contrattuali e sono vicendevolmente obbligate ad adempiere le reciproche posizioni di debito e credito che siano residuate. Ne consegue, pertanto, che l'eccezione di compensazione può essere proposta dalla parte ed accolta dal giudice sotto il profilo del semplice accertamento contabile di dare ed avere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)