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Sez. L, Sentenza n. 718 del 16/02/1977 (Rv. 384298 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - ESCLUSIONE DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384298-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - ESCLUSIONE DELLA PENSIONE.*

L'art 1895 cod civ, il quale stabilisce che il contratto di Assicurazione e nullo in caso di inesistenza del rischio, e applicabile anche alle assicurazioni sociali obbligatorie, per effetto del rinvio contenuto nell'art 1886 cod civ e per la Mancanza di una specifica disciplina in materia nella legislazione speciale. Pertanto, qualora l'invalidita denunciata dal lavoratore sia conseguente a uno stato di malattia preesistente all'inizio del rapporto assicurativo, non compete alcuna pensione, non essendo ipotizzabile una riduzione della capacita di guadagno gia inferiore ai limiti di legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)