Sez. L, Sentenza n. 718 del 16/02/1977 (Rv. 384298 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - ESCLUSIONE DELLA PENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - ESCLUSIONE DELLA PENSIONE.*
L'art 1895 cod civ, il quale stabilisce che il contratto di Assicurazione e nullo in caso di inesistenza del rischio, e applicabile anche alle assicurazioni sociali obbligatorie, per effetto del rinvio contenuto nell'art 1886 cod civ e per la Mancanza di una specifica disciplina in materia nella legislazione speciale. Pertanto, qualora l'invalidita denunciata dal lavoratore sia conseguente a uno stato di malattia preesistente all'inizio del rapporto assicurativo, non compete alcuna pensione, non essendo ipotizzabile una riduzione della capacita di guadagno gia inferiore ai limiti di legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)