Sez. 3, Sentenza n. 5859 del 06/11/1982 (Rv. 423606 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INFILTRAZIONI DI ACQUE LURIDE PROVENIENTI DALLO APPARTAMENTO SOVRASTANTE - LEGITTIMAZIONE DEL CONDUTTORE A PROPORRE L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO L'AUTORE DEL DANNO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INFILTRAZIONI DI ACQUE LURIDE PROVENIENTI DALLO APPARTAMENTO SOVRASTANTE - LEGITTIMAZIONE DEL CONDUTTORE A PROPORRE L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO L'AUTORE DEL DANNO.*
L'invasione con acque luride di un immobile locato (nella specie: per infiltrazioni dai soprastanti appartamenti dello stesso edificio) realizza una molestia di fatto, per la quale l'art. 1585, secondo comma, cod. civ. conferisce al conduttore una legittimazione autonoma a proporre l'Azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno. (V 2410/71, mass n 353364).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)