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Sez. 1, Sentenza n. 7160 del 01/08/1997 (Rv. 506367 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Art. 8, comma primo legge n. 689 del 1981 - Pluralità di violazioni compiute attraverso una pluralità di azioni od omissioni - Continuazione - Esclusione - Violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie - Istituto della continuazione - Operatività.
Stato
decisa il 1997-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506367-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

In tema di infrazioni amministrative, l'unificazione della sanzione prevista dal primo comma dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689 quando siano commesse più violazioni della stessa o di diverse disposizioni, riguarda la sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni discende da un'unica condotta (concorso formale di violazioni), mentre non opera nel caso di condotte distinte (concorso materiale di violazioni). Infatti, l'istituto della continuazione non trova applicazione per gli illeciti amministrativi disciplinati dalla legge n. 689 del 1981, con esclusione delle sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in relazione alle quali la legge 31 gennaio 1986 n. 11 ha modificato l'art. 8.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Cod. Strada art. 115, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)