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Sez. 3, Sentenza n. 16308 del 24/07/2007 (Rv. 599443 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE | Iscrizione su beni di valore eccedente l'importo del credito garantito - Responsabilità ex art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599443-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE

Non incorre in responsabilità aquiliana, ex art. 2043 cod. civ., il creditore che iscriva ipoteca su beni il cui valore complessivo ecceda di gran lunga l'importo del credito garantito. In questi casi, una responsabilità del creditore é ipotizzabile, ex art. 96 cod. proc. civ., soltanto nel caso in cui egli resista con mala fede o colpa grave nel giudizio per la riduzione delle ipoteche proposto dal debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)