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Sez. 3, Sentenza n. 4968 del 04/04/2001 (Rv. 545528 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE | Iscrizione su beni di valore eccedente l'importo del credito - Responsabilità ex art. 2043 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545528-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE

Non incorre in responsabilità aquiliana, ex art. 2043 cod. civ., il creditore il quale iscriva ipoteca su beni il cui valore complessivo ecceda di gran lunga l'importo del credito garantito. In questi casi, una responsabilità del creditore è ipotizzabile, ex art. 96 cod. proc. civ., soltanto nel caso in cui egli resista con mala fede o colpa grave nel giudizio per la riduzione delle ipoteche proposto dal debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)