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Sez. L, Sentenza n. 14645 del 01/10/2003 (Rv. 567276 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Criteri - Fattispecie in tema di danni da infortunio sul lavoro.
Stato
decisa il 2003-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567276-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno biologico, deve fare ricorso al criterio equitativo (artt. 2056 e 1223, cod. civ.), considerando le circostanze del caso concreto - specificamente, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, le condizioni sociali e familiari del danneggiato - valutato in relazione ai due momenti della inabilità temporanea e della invalidità permanente del danneggiato; nell'operare questa valutazione, il giudice può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, quali le tabelle elaborate da alcuni uffici giudiziari, che assumono quale parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, ma, poiché dette tabelle non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza di cui all'art. 115, cod. proc. civ., né sono recepite in norme giuridiche, qualora faccia ricorso ad esse, deve congruamente motivare sulle modalità della loro applicazione al caso concreto (Nella specie, concernente il risarcimento dei danni derivanti da un infortunio sul lavoro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva congruamente fatto riferimento alle risultanze della c.t.u. ed a tutte le circostanze di riferimento indicate nel suindicato principio di diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)