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Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005 (Rv. 584663 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Proposizione contro il prenditore del titolo di credito - Legittimazione del giratario - Ammissibilità - Fondamento - Levata del protesto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584663-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE

L'azione causale, in quanto normalmente esercitata, sulla base del rapporto sottostante, da chi potrebbe anche invocare la tutela cartolare, riguarda normalmente il rapporto tra emittente e primo prenditore o il rapporto di trasmissione tra successivi giranti e giratari. Tuttavia, allorquando l'azione causale sia proposta (in alternativa o in subordine rispetto a quella cartolare) dal giratario non prenditore nei confronti dell'emittente, nulla esclude che possa far capo ad un rapporto sostanziale diverso da quello derivante dal rapporto di trasmissione, corrente tra attore e suo girante; infatti in tal caso non è necessario il preventivo protesto, ai fini dell'ammissibilità dell'azione diversa da quella cartolare, poiché la levata del protesto è esclusa quando l'azione sia proposta contro l'emittente del vaglia cambiario, che non dispone di regresso verso alcuno degli altri obbligati cambiari. (Fattispecie relativa ad omessa pronunzia sulla domanda fondata dalla girataria su un riconoscimento di debito rilasciato dall'emittente mediante scrittura privata diversa dal titolo cambiario)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)