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Sez. 3, Sentenza n. 3552 del 27/04/1990 (Rv. 466893 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ASSEGNO BANCARIO PRIVO DI EFFICACIA CARTOLARE - AZIONE DEL GIRATARIO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL DEBITO SOLLEVATA DAL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DEL MEDESIMO.*
Stato
decisa il 1990-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466893-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ASSEGNO BANCARIO PRIVO DI EFFICACIA CARTOLARE - AZIONE DEL GIRATARIO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL DEBITO SOLLEVATA DAL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DEL MEDESIMO.*

Ove il giratario d'un assegno bancario privo di efficacia cartolare citi in giudizio l'emittente valendosi dell'assegno come promessa di pagamento, il detto convenuto, che, senza negare l'operatività del principio dell'inversione dell'Onere della prova a norma dell'art. 1988 cod. civ. sotto il profilo della Mancanza di una dichiarazione diretta del debitore a chi si presenta come creditore e senza contestare l'esistenza di un rapporto sottostante, si limiti a sostenere d'aver estinto il relativo debito, è tenuto secondo gli ordinari principi probatori di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ. alla dimostrazione dell'avvenuta Estinzione della obbligazione. (Conf 7026/83, mass n 431661, sulla prima parte; (Conf 5745/80, mass n 409586, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)