Sez. 3, Sentenza n. 2827 del 24/03/1994 (Rv. 485896 - 01)
Fidejussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale | Durata della fidejussione correlata non alla scadenza ma all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale - Termine di decadenza dall'azione del creditore - Insussistenza - Operatività dell'art. 1957 cod. civ. - Esclusione.
Fidejussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale
Con riguardo a fidejussione, la cui durata sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa, come nel caso di polizza fideiussoria contenente clausola di previsione della efficacia della garanzia prestata fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto per il quale la garanzia stessa è stata ottenuta, l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione all'area di operatività dell'art. 1957 cod civ., concernente la diversa ipotesi della semplice riduzione del detto termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)