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Sez. 1, Sentenza n. 5373 del 19/06/1987 (Rv. 453960 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO DEL FIDEIUSSORE - ESCLUSIONE PATTIZIA - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453960-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO DEL FIDEIUSSORE - ESCLUSIONE PATTIZIA - EFFICACIA - CONDIZIONI.*

La disposizione di cui all'art. 1957 cod. civ. secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente coltivate, non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, pur se prestata per un'obbligazione specifica, si estingue solo con l'Estinzione dell'obbligazione principale. Questo principio, pertanto, non trova deroga in presenza di una clausola siffatta nel caso di fidejussione prestata a garanzia delle obbligazioni derivanti da un appalto a carico dell'appaltatore, ove questi sia dichiarato fallito, atteso che il suo fallimento non produce l'Estinzione dei debiti pecuniari garantiti, bensì, con lo scioglimento del contratto di appalto, l'esigibilità dei corrispondenti crediti del committente. (V 5525/83, mass n 430458; (V 2899/80, mass n. 406632).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)