Sez. 1, Sentenza n. 5525 del 08/09/1983 (Rv. 430458 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PATTO DI ESTINZIONE CONTESTUALMENTE A QUELLA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART. 1957 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA CLAUSOLA DI ESTINZIONE PER COMPLETO RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE E NON PER ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PATTO DI ESTINZIONE CONTESTUALMENTE A QUELLA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART. 1957 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA CLAUSOLA DI ESTINZIONE PER COMPLETO RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE E NON PER ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE.*
La disposizione dell'art. 1957 cod. civ., secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché, però, il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente coltivate, non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, pur se prestata per un'obbligazione specifica, si estingue solo con l'Estinzione dell'obbligazione principale. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione della Corte d'appello che aveva escluso la decadenza ex art. 1957 cod. civ., in presenza di una clausola che stabiliva l'efficacia della fideiussione "fino al completo recupero delle anticipazioni concesse", giacché essa correlava l'Estinzione della fideiussione non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa). (Conf 2899/80, mass n 406632; (Conf 794/76, mass n 379450).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)