Sez. 1, Sentenza n. 1658 del 23/06/1964 (Rv. 302392 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - VITALIZIO ALIMENTARE - NATURA - DISCIPLINA - NORME SULL'OBBLIGAZIONE ALIMENTARE EX LEGE - SUSSIDIARIETA.*
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - VITALIZIO ALIMENTARE - NATURA - DISCIPLINA - NORME SULL'OBBLIGAZIONE ALIMENTARE EX LEGE - SUSSIDIARIETA.*
Rientra nello schema della rendita vitalizia anche il contratto di mantenimento o vitalizio alimentare, col quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o dell'attribuzione di altri beni o utilita, a fornire all'altra parte vitto e alloggio, vita natural durante ed in misura variabile secondo i bisogni della stessa, nonche ad assisterla in caso di malattia ed a provvedere alle sue esigenze. Il sostanziale parallelismo fra il rapporto tipico di rendita vitalizia e quello alimentare, rientranti entrambi nel quadro dei contratti aleatori e diretti essenzialmente a perseguire le stesse finalita, non puo ritenersi alterato dal fatto che la prestazione del vitaliziante consiste nella corresponsione degli alimenti in natura, anziche nella dazione di una somma di danaro o nella corresponsione di una determinata quantita di cose fungibili. Le prestazioni in natura, pur potendo variare entro certi limiti, in relazione alle mutevoli esigenze del vitaliziato, vengono tuttavia previste e mantenute, nella generalita delle contrattazioni, in una misura pressoche costante, ragguagliata alle condizioni economiche e sociali delle parti e alla normalita dei loro bisogni. D'altra parte, le prestazioni in natura, non potendo formare oggetto di esecuzione specifica, vengono a convertirsi, in caso di inadempimento, in una corrispondente prestazione di danaro, da ritenersi gia contemplata implicitamente dai contraenti, in posizione alternativa potenziale, per cui il contratto di vitalizio alimentare e senz'altro assimilabile a quello di rendita vitalizia. Il vitalizio alimentare o contratto di mantenimento non e annoverabile fra i negozi atipici, ma costituisce una fattispecie del vitalizio oneroso, ai cui principi deve essere ricondotto ed alle cui norme deve essere regolato anche il vitalizio alimentare, peraltro sono applicabili in via analogica le norme relative all'obbligazione alimentare ex lege, che in tal caso assumono carattere integrativo e sussidiario. (Conf 1562'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1872
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)