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Sez. 6 - , Sentenza n. 23913 del 03/03/2021 Cc. (dep. 17/06/2021) Rv. 281525 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Disciplina emergenziale per la pandemia da covid-19 - Art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 - Sospensione dei termini di custodia cautelare - Preventivo provvedimento del giudice - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281525-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In tema di normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da covid-19, la sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 303 cod. proc. pen., prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, essendo imposta per legge, non presuppone un preventivo provvedimento del giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 4 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)