Sez. 4 - , Sentenza n. 12161 del 24/03/2021 Cc. (dep. 31/03/2021) Rv. 280780 - 01
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Art. 83, comma 2, d.l. n. 17 del 2020 - Ambito di applicazione - Individuazione - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice del merito aveva ritenuto che l'indicata norma determinasse l'automatica sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in tutti i procedimenti pendenti nel periodo di riferimento).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)