Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Ud. (dep. 10/02/2021) Rv. 280432 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Disciplina emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da Covid-19 - Art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020 - Sospensione dei termini di prescrizione per i giudizi di legittimità - Applicabilità - Condizioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità , prevista dal comma 3-bis dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti per i quali ricorra la duplice condizione dell'essere pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di essere pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per i procedimenti pervenuti dal 9 marzo, l'effetto sospensivo si produce a partire dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto il comma 3-bis dell'art.83, mentre per quelli iscritti in data successiva al 30 aprile 2020, la sospensione opera fin dal momento della loro iscrizione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)