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Sez. 1, Sentenza n. 5507 del 14/10/1980 (Rv. 409373 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - GIRATA PER L'INCASSO - ESERCIZIO, DA PARTE DELLA BANCA GIRATARIA, DEL CREDITO CARTOLARE PRESSO ALTRA BANCA TRATTARIA IN NOME E PER CONTO DEL GIRANTE - PRECEDENTE GIRATA APPOSTA DA FALSUS PROCURATOR - RESPONSABILITA DELLA BANCA NEI CONFRONTI DELLO ORIGINARIO PRENDITORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409373-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - GIRATA PER L'INCASSO - ESERCIZIO, DA PARTE DELLA BANCA GIRATARIA, DEL CREDITO CARTOLARE PRESSO ALTRA BANCA TRATTARIA IN NOME E PER CONTO DEL GIRANTE - PRECEDENTE GIRATA APPOSTA DA FALSUS PROCURATOR - RESPONSABILITA DELLA BANCA NEI CONFRONTI DELLO ORIGINARIO PRENDITORE - CONDIZIONI.*

La banca, la quale, nella veste di girataria per l'incasso di un assegno bancario, eserciti il credito cartolare presso altra banca trattaria, in nome e per conto del girante, puo essere chiamata a rispondere, nei confronti dell'originario prenditore del titolo, del pregiudizio che questi abbia subito per effetto di una precedente girata apposta da falsus procurator, ove se ne dimostri la mala fede o colpa grave, e non per il solo fatto della mancata verifica dei poteri di quel girante intermedio, atteso che l'acquirente del titolo, al pari del debitore (art 38 del RD 21 dicembre 1933 n 1736), ha l'Onere di controllare la regolarita formale della serie di girate, non l'autenticita o validita sostanziale delle relative firme. (V 218/77, mass n 383736).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 24, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)