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Sez. U, Sentenza n. 3985 del 16/12/1968 (Rv. 337561 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ALTEZZA DEI FABBRICATI IN RAPPORTO ALLA LARGHEZZA DELLA VIA PUBBLICA PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - PROPRIETARIO DEL FABBRICATO COSTRUITO SUL LATO OPPOSTO DELLA STRADA - DIRITTO ALLA DEMOLIZIONE - ESCLUSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337561-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ALTEZZA DEI FABBRICATI IN RAPPORTO ALLA LARGHEZZA DELLA VIA PUBBLICA PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - PROPRIETARIO DEL FABBRICATO COSTRUITO SUL LATO OPPOSTO DELLA STRADA - DIRITTO ALLA DEMOLIZIONE - ESCLUSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA.*

Il proprietario del fabbricato che, dall'altro lato della strada, fronteggia quello costruito in violazione della norma del regolamento edilizio comunale sull'altezza massima dei fabbricati in rapporto alla larghezza della strada pubblica, non puo chiedere che la costruzione sia ridotta, ma ha diritto al risarcimento del danno eventualmente risentito per effetto dell'abusiva costruzione, in base al combinato disposto degli artt. 871, 872 e 879 cod.civ., dovendosi ritenere che le norme sull'altezza degli edifici siano poste non solo a tutela di interessi pubblici (quali il decoro e l'estetica degli agglomerati urbani) ma anche a tutela del diritto dei proprietari vicini a non subire limitazioni di luce e di veduta. (V. N.741-68, mass. N.331979 n.729-68, mass. N.331976).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 879

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)