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Sez. 3, Sentenza n. 1790 del 20/02/1998 (Rv. 512821 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE | Clausola stabilente i limiti del danno oggetto dello obbligo di rivalsa dell'assicuratore - Disciplina ex art. 1341 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512821-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE

La clausola del contratto assicurativo con la quale si stabilisce in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro, siccome intesa a precisare l'oggetto del contratto medesimo non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell'assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (fattispecie di esclusione della garanzia per danni da circolazione di veicolo a seguito di furto o dipendenti da atti vandalici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)