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Sez. 3, Sentenza n. 9745 del 17/11/1994 (Rv. 488685 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE | Natura - Clausole che precisano l'oggetto del contratto - Disciplina ex art. 1341 secondo comma cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488685-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE

La clausola con la quale si stabilisce nella polizza di assicurazione in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro non fa che precisare l'oggetto del contratto assicurativo senza creare delle limitazioni di responsabilità a favore dell'assicuratore medesimo riguardo il risarcimento del danno assicurato. Tale clausola non rientra perciò tra quelle limitatrici di responsabilità soggetta alla disciplina dell'articolo 1341 comma secondo cod. civ., onde non può dirsi che essa non ha effetto a favore del contraente che l'ha predisposta nelle condizioni generali del contratto (assicuratore) ove non sia pacificamente approvata per iscritto dal contraente per adesione (assicurato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)