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Sez. 3, Sentenza n. 1437 del 23/02/1996 (Rv. 495995 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE | Veicolo condotto da persona di età inferiore a quella richiesta dalla legge - Danni a terzi - Clausola escludente la garanzia assicurativa - Disciplina ex art. 1341 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495995-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE

La clausola che nella polizza di assicurazione esclude la garanzia assicurativa per danni a terzi nell'ipotesi in cui il veicolo sia condotto da persona di età inferiore a quella richiesta dalla legge, non rientra fra quelle indicate dall'art. 1341 cod. civ. e non è quindi soggetta alla specifica approvazione per iscritto ivi prevista, perché non riduce l'ambito obiettivo della responsabilità rispetto alle previsioni di legge o di contratto ma determina soltanto i limiti entro i quali l'obbligazione assunta deve ritenersi operante, fissando con l'esclusione di alcuni casi l'effettiva portata della copertura assicurativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)