Sez. 3, Sentenza n. 1455 del 14/02/1994 (Rv. 485313 - 01)
Usufrutto, uso, abitazione - Usufrutto - Obblighi dell'usufruttuario - Liquidazione dell'amministrazione - Locazioni concluse dall'usufruttuario | Contratto di affitto di fondo rustico concluso dall'usufruttuario - Cessazione dell'usufrutto - Opponibilità al proprietario - Condizioni - Abrogazione implicita dell'art. 999 cod. civ. da parte della legge n. 203 del 1982 - Esclusione - Fattispecie.
Usufrutto, uso, abitazione - Usufrutto - Obblighi dell'usufruttuario - Liquidazione dell'amministrazione - Locazioni concluse dall'usufruttuario
La disposizione dell'art. 999 cod. civ., a norma della quale le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso alla data di cessazione dell'usufrutto sono opponibili al proprietario purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, non è stata implicitamente abrogata dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 41 incide solo sulla durata dei rapporti contrattuali e non sulle condizioni di sostanza e di forma richiesta per l'opponibilità al proprietario del contratto di affitto di fondo rustico concluso dall'usufruttuario. Ne consegue che l'opponibilità al proprietario del predetto contratto rimane esclusa ove la locazione non risulti da scrittura privata di data certa anteriore e cioè da un'atto scritto comunque idoneo a fornire la prova del contratto di affitto tra le parti (nella specie, la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto sufficiente la ricevuta del canone contenente un preciso riferimento al rapporto in corso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999, Legge 03/05/1983 num. 203 art. 41, Legge 03/05/1983 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)