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Sez. 3, Sentenza n. 10433 del 05/12/1994 (Rv. 489040 - 01)

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO | Opponibilità al proprietario - Limiti.
Stato
decisa il 1994-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489040-01

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO

Il principio stabilito dall'art. 999 cod. civ. secondo cui il contratto di locazione concluso dall'usufruttuario verbalmente non è opponibile al proprietario in caso di cessazione dell'usufrutto (in essa compresa l'ipotesi della consolidazione) non ha subito deroghe per effetto della previgente legislazione vincolistica, né dopo l'entrata in vigore della legge sull'equo canone, perché dette leggi non hanno abrogato né modificato la norma suddetta sul punto concernente i requisiti di forma (atto pubblico, scrittura privata di data certa) previsti per l'opponibilità del contratto al proprietario, avendo esse modificato soltanto la disciplina della durata della locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999, Legge 23/05/1950 num. 253 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 278 art. 79, Legge 27/07/1978 num. 278 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)