Sez. 1, Sentenza n. 4473 del 10/08/1982 (Rv. 422466 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE - CONTROVERSIE - IN GENERE - ESECUZIONE DEL COLLAUDO QUALE PRESUPPOSTO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - LIMITI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE - CONTROVERSIE - IN GENERE - ESECUZIONE DEL COLLAUDO QUALE PRESUPPOSTO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - LIMITI.*
Il collaudo, richiesto dall'art. 44 del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, costituisce presupposto dell'Azione giudiziaria solo se esso possa essere compiuto, e cioè se l'opera sia stata terminata e vi sia stata la relativa approvazione, e non anche quando la controversia, insorta nel corso dei lavori, ne abbia prodotto la sospensione e addirittura l'esecuzione da parte di terzi, con conseguente impossibilità di chiedere, disporre ed ancor meno approvare il collaudo. (V 2385/76, mass n 381162; (V 445/70, mass n 345434).*
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)